copia
autentica di certificato destinazione urbanistica, se e quando sia rilasciabile
Not.
Diego Podetti, 07.06.2002
Ieri ho ricevuto un atto pubblico di vendita di
terreno, allegando originale del relativo certificato di destinazione
urbanistica.
Oggi l'acquirente di ieri ne vende la quota di un
mezzo.
Mi chiede di allegare copia autentica del
certificato di destinazione urbanistica, allegato all'atto di ieri, da me
conservato a raccolta.
Tutto regolare ai fini della osservanza dell'art.
18 della Legge 47/1985.
Tuttavia l'atto di ieri non è stato ancora
registrato e l'art. 66, D.P.R. 26.04.1986,
n. 131, stabilisce che "I soggetti indicati nell'art. 10, lettere
b) [tra i quali i notai] e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti
degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o
autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli
estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione
da loro sottoscritta.”
Il rilascio di copia non dell'atto di vendita, soggetto a registrazione in
termine fisso, ma del certificato di destinazione urbanistica, depositato in
allegato all'atto, certificato che non rientra fra gli atti soggetti a
registrazione, costituisce violazione dell'art. 66?
Nella denegata ipotesi di risposta affermativa,
quale è la sanzione, dal momento che la sanzione residuale contenuta nel testo
previgente dell'art. 74, D.P.R. 131/1986, non è stata più prevista, dopo la
novella del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza 01.04.98?
Not. Paolo Dell'Anna
Sembra pacificamente recepita la
possibilità, in astratto,
dell'alligazione di copia autentica del certificato di destinazione urbanistica
(vedasi anche, in tal senso, lo studio riportato in CNN Studi e Materiali, vol.
2, p.501).
Il vero problema è quello
dei tempi in cui la stessa copia possa essere rilasciata e,
quindi, utilizzata; ovvero se prima o dopo la registrazione dell'atto cui il
certificato è allegato in orginale, a causa del divieto, posto dall'art.
66, L.R.
Se
non sembra vi siano seri motivi per non riconoscere alla copia il valore
probatorio riconosciutole in via generale dall'art. 2714 c.c. (sic, CNN cit.),
tale copia, peraltro, non può non essere riferita ad un certificato
allegato all'atto depositato presso il notaio, a meno di
pensare possibile la copia di certificato (da lungo tempo esclusa
dalla prassi notarile al pari della copia di copia di documento, depositato
presso un pubblico ufficiale diverso dal certificante la copia, ex art.
67, L.N. ) ritenendo che l'elencazione di cui all'art. 1, D.Lgs.
28.12.2000, n. 445, in relazione al successivo art. 18, c. 2, abbia attribuito forza di
documento "originale" al "certificato di
destinazione urbanistica (unitamente agli altri certificati ivi
contemplati).
Condividendo
quest'ultima lettura della normativa sulle copie, introdotta dal D.Lgs. 445/2000,
si aprono, pertanto, all'operatore (Notaio), due possibilità:
1) rilascio
di copia autentica del CDU, presentato al Notaio, prima del
rogito notarile cui l'originale andrà allegato;
2)
estratto, per copia conforme all'originale, del CDU già allegato
all'atto depositato ( e tale dev'essere, pena l'inibizione
di estrazione di copia di atto non più depositato presso il Notaio ricevente, a
meno di esibizione dell'originale rilasciato al Notaio certificante la copia)
presso il Notaio.
In questa
seconda ipotesi si pone il problema, avanzato da Podetti della
possibilità o meno di rilascio di copia del CDU in relazione al divieto
più volte richiamato dell'art. 66 L.R..
Posto che
il CDU non è più nella disponibilità delle parti al fine
della presentazione dello stesso al P.U. per il rilascio di copia; ed essendo il
medesimo CDU allegato ad atto che per legge deve essere
registrato in termine fisso, può rilasciarsene copia senza incorrere nel
ripetuto divieto?
La risposta non può
non essere negativa: non può rilasciarsi copia dell'allegato divenuto parte
integrante e sostanziale dell'atto oggetto di registrazione, senza
incorre nel divieto di cui all'art. 66 L.R. cit.
Altro argomento riguarda la sanzione per non aver
ottemperato alle disposizioni sopra commentate.
Se è pur vero che il D.Lgs. 18.12.1997, n. 473, ha cancellato dall'art.
74, L.R., le cd. sanzioni residuali, con ciò , sempre a mio modestissimo
avviso, non ha reso "un favore" ai Notai.
Invero, con la vecchia
formulazione dell'art. 74 L.R., veniva comminata la sanzione della pena
pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000, ma il Notaio era edotto delle
conseguenze certe cui andava incontro nel caso dell'infrazione del divieto
medesimo.
Altri organismi, tra cui il
Consiglio notarile o altri organi di vigilanza non potevano ulteriormente
prendere in esame il comportamento del Notaio per il noto principio, valido
anche in tema di sanzioni disciplinari, del ne bis in idem.
Oggi, in difetto assoluto
di previsione di sanzioni, rimane quella relativa al comportamento del
Notaio, sanzionabile, nel caso di frequenti e ripetuti comportamenti contrari a
disposizioni di legge ai sensi dell'art. 147, L.N. (laddove non vige,
purtroppo, il noto principio "nullum crimen, nulla poena sine lege").